Ciclomotori: cambiano le loro targhe
Inviato: 03 ott 2011 18:52

Come previsto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", la quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica l’obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della nuova targa per motorini (di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992), ecco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 (del 2 aprile 2011) il DECRETO MINISTERIALE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2011 che stabilisce la "calendarizzazione" delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori per i proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006.
Questi ciclomotori, per poter continuare a circolare in regola, dovranno richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione (2 aprile 2011):
- entro sessanta giorni - 1° giugno 2011 - per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1" e "2";
- entro centoventi giorni - 31 agosto 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4" e "5";
- entro centottanta giorni - 30 ottobre 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7" e "8";
- entro duecentoquaranta giorni - 29 dicembre 2011 - e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".
L’art. 14 cc. 2, 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che:
"2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.".
In ogni caso la sanzione si applicherà solo dopo la richiamata ultima data, ancorché siano state oltrepassate le specifiche scadenze del 1° giugno 2011, del 31 agosto 2011, del 30 ottobre 2011 e del 29 dicembre 2011.
Fonte: http://www.scuolaguida.it/News/index/ar ... mbiamento/