Patenti: novità dal 2013 in poi

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Diavoletto

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Re: Patenti: novità dal 2013

Messaggioda Diavoletto » 23 gen 2016 21:56

X CTS.
Grazie ancora per lo enorme contributo al sito.
Per l'articolo: come non essere d'accordo con De Vita? Il mio parere certamente non farà stato, però ritengo che sia uno dei pochi, pochissimi giornalisti che veramente conosce qualcosa in tema di auto/moto. Il mio risentimento in questi casi è un altro: perchè non affidare all'Ing. De Vita ALMENO la prospettazione della soluzione di tanti problemi che affligono le auto, le moto, la circolazione a quant'altro?....
Alle ore 21,55 non posso fare altro che augurare a tutti una splendida serata.
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Re: Patenti: novità dal 2013

Messaggioda cts » 24 gen 2016 13:30

Diavoletto ha scritto:X CTS.
perchè non affidare all'Ing. De Vita ALMENO la prospettazione della soluzione di tanti problemi che affligono le auto, le moto, la circolazione a quant'altro?....

Perché probabilmente è un personaggio scomodo che non si piega agli sporchi giochi politici, quindi potrebbe essere in grado di fare affiorare tutte le magagne e le incapacità attribuibili a strapagati manager statali che non vengono mai a galla.
Anche io la penso esattamente come te e (ti assicuro perché lo conosco bene) anche Mix.

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Re: Patenti: novità dal 2013

Messaggioda Mix » 27 gen 2016 00:11

Diavoletto ha scritto:...ritengo che sia uno dei pochi, pochissimi giornalisti che veramente conosce qualcosa in tema di auto/moto.
Per me l'Ing. De Vita è insostituibile e lo seguo (anzi, lo inseguo) da quasi 30 anni.
Cts mi conosce proprio bene...

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Decurtazione punti patente: la tabella delle penalità

Messaggioda cts » 12 mag 2016 09:48

Ad ogni infrazione corrisponde una decurtazione dei punti patente. Ecco la tabella delle penalità che vanno a ridurre il tuo saldo punti patente.
Il 2003 è stato l’anno che ha visto nascere la patente a punti, una novità pensata per dissuadere anche i più irriducibili dal commettere violazioni del codice della strada. La sanzione della decurtazione dei punti, infatti, si accompagna e si somma alla multa, unendo una punizione immediata (il pagamento della sanzione) ad una pena più “a lungo termine”. Difatti, poiché ognuno di noi è stato dotato all’inizio di 20 punti sulla patente, la perdita di un paio di essi non crea subito disagio. Ma, in caso di violazioni ripetute nel tempo, le conseguenze negative possono essere molteplici e ben più fastidiose di un piccolo salasso economico.

Può capitare di commettere o credere di aver commesso qualche infrazione e, nell’attesa della temuta comunicazione da parte dell’autorità, il dubbio più fastidioso è: quanti punti della patente potrei aver perso? Nella tabella che segue trovi ogni risposta.


Conoscere il numero dei punti sulla patente
Ogni cittadino può controllare in tempo reale lo stato della propria patente, servendosi del portale dell’automobilista, presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il portale, a cui sarà possibile accedere previa registrazione, fornisce l’estratto conto punti che può essere monitorato anche attraverso iPatente l’applicazione ufficiale della Motorizzazione Civile. In caso non disponi di un collegamento Internet, puoi conoscere le vostra situazione punti patente chiamando al numero 848.782.782. Attenzione però, non è un numero verde e la telefonata ha un costo che varia secondo la tariffa urbana del gestore che si utilizza. In entrambi i casi, è possibile conoscere il numero dei propri punti della patente.


Attribuzione dei punti patente
All’atto del rilascio della patente di guida, il “saldo punti” per ogni nuovo patentato è di 20 punti. Nel caso in cui il titolare della patente non sia stato soggetto a nessuna decurtazione, per almeno due anni, è previsto l’accredito di 2 punti fino al raggiungimento della soglia massima di 30 punti. Dal 2010 nel caso i nuovi patentati non subiscano decurtazioni di punti, si vedranno accreditati n.1 punto ogni anno per un massimo di tre.


Come si perdono i punti patente
Basta davvero poco tempo e qualche “distrazione” per ritrovarsi da 20 punti patente a 0. Il punteggio di ogni automobilista subisce una riduzione per ogni notifica dicontravvenzione che prevede una decurtazione di punti. In ogni notifica è riportata la quantità di punti sottratti e l’automobilista riceve al proprio domicilio una comunicazione per l’avvenuta decurtazione.
In caso di più violazioni contemporanee, per le quali è prevista la decurtazione dei punti ma non la sospensione o la revoca della patente, verranno sottratti al massimo 15 punti patente. Di seguito, in modalità decrescente, le infrazioni che determinato la decurtazione di punti.

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Decurtazione di 10 punti patente
Via il dente, via il dolore: parto subito dai comportamenti più gravi, che ti costringono a dare l’addio a ben 10 punti della patente in un colpo solo.

- Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9° bis, Codice della strada);
- Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate (art. 143, comma 12°, C.d.s.);
- Effettuare un sorpasso in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc. (art.148, comma 16° terzo periodo, C.d.s.);
- Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (art. 168, comma 8°, C.d.s.);
- Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (art. 168, comma 9°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 6°, C.d.s.);
- Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano (art. 176, comma 19°, C.d.s.);
- Effettuare retromarcia in autostrada (art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b, C.d.s.);
- Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti (art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d), C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 6°, C.d.s.);
- Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità (art. 179, commi 2° e 2° bis, C.d.s.);
- Guidare in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2° e 7°, C.d.s.);
- Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti (art. 187, comma 7° e 8°, C.d.s.);
- Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 5° secondo periodo, C.d.s.);
- Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 6°, C.d.s.);
- Forzare un posto di blocco, dove il fatto non costituisca reato (art. 192 comma 7°, C.d.s.).


Decurtazione di 8 punti patente
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi (art. 149, comma 6°, C.d.s.);
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone (art. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6°, C.d.s.);
- Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi (art. 154, comma 7°, C.d.s.);
- Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni (art. 191, comma 1°, C.d.s.);
- Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada (art. 191, comma 3°, C.d.s.).


Decurtazione di 6 punti patente
- Mancata osservanza dello stop (art. 145, comma 5°, C.d.s.);
- Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico (art. 146, comma 3°, C.d.s.);
- Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147, comma 5°, C.d.s.);
- Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9°, C.d.s.).


Decurtazione di 5 punti patente
- Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione (art. 141, comma 8°, C.d.s.);
- Violare gli obblighi relativi alla precedenza (art. 145, comma 10°, C.d.s.);
- Mancato rispetto delle regole di sorpasso (art. 148, comma 15° con rif. al 3° comma, C.d.s.);
- Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5°, secondo periodo, C.d.s.);
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli (art. 150, comma 5° con riferimento all’art. 149 comma 5°, C.d.s.);
- Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni (art. 171, comma 2°, C.d.s.);
- Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini (art. 172 comma 8°, C.d.s.);
- Alterare il corretto uso delle cinture (art. 172, comma 9°, C.d.s.);
- Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte (art. 173, comma 3°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 5°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 5° per tempi di riposo, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo, C.d.s.);
- Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti di meno di 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli maggiori di 3,5t, di veicoli con rimorchio con MCPC maggiore di 3,5, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati (art. 186 bis, comma 2°, C.d.s.).


Decurtazione di 4 punti patente
- Circolare contromano (non in curva) (art. 143, comma 11°, C.d.s.);
- Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143, comma 13° con riferimento al 5°, C.d.s.);
- Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo (art. 161, comma 2°, C.d.s);
- Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. (art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d), C.d.s.);
- Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168, comma 7°, C.d.s.);
- Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio (art. 169, comma 8°, C.d.s.);
- Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente (art. 175, comma 13°, C.d.s.);
- Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 5° primo periodo, C.d.s.);
- Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191, comma 2°, C.d.s.);



Decurtazione di 3 punti patente
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso (art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°, C.d.s.);
- Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose (art. 149, comma 4°, C.d.s.);
- Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153, comma 10°, C.d.s.);
- Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164, comma 8°, C.d.s.);
- Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. (art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c), C.d.s.);
- Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. (art. 167, comma 7°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7° secondo periodo, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7° secondo periodo, C.d.s.);
- Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (art. 192 comma 6°, C.d.s.).


Decurtazione di 2 punti patente
- Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata (art. 146, comma 2°, C.d.s.);
- Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata (art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°, C.d.s.);
- Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte (art. 154, comma 8°, C.d.s.);
- Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi (art. 158, comma 2 lettere d), g), h), C.d.s.);
- Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo (art 161, comma 1° e 3°, C.d.s.);
- Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali (art. 162, comma 5°, C.d.s.);
- Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni (art. 165, comma 3, C.d.s.);
- Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. (art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b), C.d.s.);
- Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza (art. 168, comma 9 bis, C.d.s.);
- Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture (art. 169, comma 9°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 5° per tempi di guida, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7° per tempi di guida, C.d.s.);
- Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 8°, C.d.s.);
- Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade (art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a), C.d.s.);
- Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali). Rientrano in questa ipotesi: lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio; esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. (art. 175, comma 16°, C.d.s.);
- Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade. Rientrano in questa ipotesi ad esempio: non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione; cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione; in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia; lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza; procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade; non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176, comma 21°, C.d.s.);
- Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze (art. 177 comma 5°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 5° per tempi di guida, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7° per tempi di giuda, C.d.s.);
- Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 8°, C.d.s.);
- Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc. (art. 189, comma 9°, C.d.s.):


Decurtazione di 1 punto patente
- Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto (art. 152, comma 3°, C.d.s.);
- Uso improprio dei fari (art. 153, comma 11°, C.d.s.);
- Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. (art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a), C.d.s.);
- Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti (art. 169, comma 10°, C.d.s.);
- Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote (art. 170, comma 6°, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7° primo periodo, C.d.s.);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7° primo periodo, C.d.s.);

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Perdita dei punti patente e conseguenze
In tutte le ipotesi viste nella tabelle sopra, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio (i neo patentati).
Può confortare sapere che per la patente non funziona come per il termometro in inverno: se si commettono contemporaneamente tante infrazioni il numero dei punti non scende sotto zero. Anche in un caso del genere, il massimo dei punti patente che possono essere decurtati è 15.
Se i punti della patente, una infrazione dopo l’altra, arrivano effettivamente a quota zero, non c’è bisogno di andare nel panico, si può essere ragionevolmente certi che il prezioso documento non si dissolverà tra le dita. Sarà invece necessariorevisionare la patente, entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione che giunge a casa.
È utile anche sapere come recuperare i punti persi e scoprire cosa accade quando vengono contestate diverse violazioni gravi in anni successivi.


Accredito dei punti patente
Così come possono essere tolti, i punti patente possono essere anche guadagnati o riguadagnati, senza particolari attività, salvo quanto richiesto in ipotesi specifiche. La legge prevede infatti che, in assenza di violazioni contestate, ogni due anni vengano accreditati 2 punti in più, fino a giungere al massimo complessivo di 30 punti.
Io ho provato l’accesso al portale on line e l’ho trovato utile: superato l’inevitabile scoglio dell’inserimento dei miei dati (un po’ faticoso, perché è ovviamente necessario inserire anche il numero della patente), ho potuto verificare la data di scadenza del mio documento e della revisione della mia auto, che mi verranno d’ora in poi ricordati via mail. Infine, essendo io alquanto ligia al codice, ho avuto la soddisfazione di veder campeggiare un bel 30 nello spazio del saldo punti patente. Anche se non ho potuto fare a meno di pensare che avrei voluto anche la lode.


Come si recuperano i punti patente?
Il 2013 ha visto l’introduzione di nuove categorie per la patente di guida, ma le modalità per recuperare i punti persi sono le stesse. Finora, nel caso di perdita di punti patente per delle infrazioni commesso, è stato difficile capire il periodo in cui si sarebbe ricominciato a guadagnare. Ora la Motorizzazione Civile e il Ministero dei trasporti sono chiamati a fare chiarezza, rendendo disponibili tutte le informazioni e le attività riguardanti la patente di guida. Informazioni necessarie ad acquisire i punti per “buona condotta”. Al soggetto che non ha completamente esaurito i punti e che per due anni consecutivi non avrà commesso infrazioni con decurtamento di punti, verranno restituiti i 20 punti originari.

Tutti i patentati possono recuperare alcuni punti persi seguendo dei corsi presso le autoscuole o soggetti autorizzati. Gli automobilisti possono recuperare al massimo 6 punti patente, frequentando un corso di 12 ore, mentre i conducenti professionali possono ottenere 9 punti, con corso di 18 ore.
Il soggetto che perde tutti i punti patente dovrà sostenere nuovamente l’esame, al superamento di questo gli verranno riassegnati i 20 punti patente.


Fonte: http://www.6sicuro.it

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Patenti A1, A2 e A: nuove regole, più sicurezza

Messaggioda cts » 16 ott 2018 13:19

Patenti A1, A2 e A: nuove regole, più sicurezza
Nuove prove e nuove regole per le patenti A1, A2 e A apprezzate da UNASCA ma che obbligano la Direzione Generale della Motorizzazione Civile a trovare nuovi e ampi spazi.

Il decreto è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e UNASCA (Unione Nazionale delle Autoscuole e degli Studi di Consulenza Automobilistica) sembra aver apprezzato i nuovi criteri fissati. La direttiva riscrive le regole da seguire per effettuare le prove di esame per le patenti A1, A2 e A. La velocità minima da sostenere passa da 30 km/h a 50 e i candidati avranno dei tempi da rispettare durante le due prove: una a bassa ed una ad alta velocità.

Emilio Patella, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA spiega così la scelta:
“Con il decreto l'Italia si uniforma a una direttiva comunitaria risalente a gennaio del 2013, che fissava i criteri per effettuare la prima parte dell'esame pratico per conseguire la patente moto, dando cinque anni di tempo ad ogni paese per adeguarsi. Con l'opzione del controllo della velocità attraverso dei rilevatori a pannello, inizialmente ipotizzata, si rischiava di distrarre il candidato. Valutando invece i tempi, si può fare una media del tempo impiegato durante tutto il percorso, così che il candidato riesca a rimanere più concentrato. Il risultato è comunque un innalzamento della velocità, perché più si riduce il tempo e più aumenta la velocità. La nuova prova implica sicuramente una maggiore preparazione da parte dei candidati, ma è un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza stradale. Ora ci aspettiamo che si risolva il problema delle esercitazioni su strade frequentate e che venga introdotto un minimo di formazione obbligatoria. Ricordiamoci che questo cambiamento è stato introdotto proprio per valutare il comportamento reale del motociclista su strada”

Il primo esercizio, quello che si svolge a bassa velocità, metterà alla prova la capacità di equilibrio del candidato: prima uno slalom e poi il passaggio in un corridoio stretto, il tutto impiegando almeno 15 secondi di tempo. È possibile impiegare anche più tempo ma i 15 secondi sono più che sufficienti per passare la prova.

Il secondo esercizio sarà da svolgere ad una velocità di almeno 50 km/h: altro slalom, il classico ostacolo da evitare e poi una frenata entro uno spazio prestabilito. Questa volta il tempo di 25 secondi non dovrà essere superato.

Nuove prove e nuove regole che obbligano la Direzione Generale della Motorizzazione Civile a trovare nuovi e ampi spazi. UNASCA e ANCI sono già al lavoro per reperirne di nuovi, mentre si cerca di ottenere un periodo di proroga affinché si possano riadattare i vecchi percorsi.

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Nuovo esame per la patente: il debutto è da incubo

Messaggioda cts » 24 gen 2019 20:05

Nuovo esame per la patente: il debutto è da incubo
Testimoni parlano di ragazzi appoggiati alle loro moto mentre guardano il percorso senza capirci granché. Si tratta del debutto del nuovo esame pratico pubblicato, con un decreto ministeriale, il 26 settembre 2018.

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Patente A2: sì all'esame con le 250

Messaggioda cts » 13 mag 2020 19:32

Patente A2: sì all'esame con le 250
Una direttiva comunitaria cambia i vincoli per il mezzo da usare. Applicazione delle norme entro il 1 novembre

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Buone notizie per chi desidera conseguire la patente A2: in tutta Europa entra infatti in vigore la direttiva 2020/612, che va a modificare quella 2006/126 che stabiliva le regole per le patenti. Con un provvedimento volto ad avvicinare i veicoli con cui si sostiene l'esame a quelli che effettivamente si andrà a guidare con la patente da conseguire, la Comunità Europea ha infatti allentato i vincoli sul mezzo da utilizzare per la prova pratica.
La direttiva recita testualmente "I requisiti per i motocicli della categoria A2 da utilizzare per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti devono essere adeguati al progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei motori a combustione e del telaio, e l’uso più ampio di motocicli elettrici. L’adeguamento delle specifiche tecniche per i veicoli di prova della categoria A2 dovrebbe inoltre garantire che i candidati siano sottoposti a prove su veicoli rappresentativi della categoria per la quale la patente di guida è rilasciata."

Se quindi prima il regolamento prevedeva l'impiego di moto dalla cilindrata di almeno 400 cm³, potenza compresa tra i 25 e i 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore ai 0.2 kW/kg, ora la normativa modifica l'allegato II della direttiva 2006/126/CE, sostituendo il punto 5.2, secondo comma del secondo sottotitolo «Categoria A2» con «Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm³.».

Gli stati dell'Unione Europea hanno tempo fino al 1 novembre 2020, data in cui entreranno in vigore queste disposizioni, per adeguarsi alla normativa.

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Riaprono le scuole guida dopo la quarantena: come cambia l'esame per la patente?

Messaggioda cts » 21 mag 2020 13:37

Riaprono le scuole guida dopo la quarantena: come cambia l'esame per la patente?
Come cambieranno gli esami pratici e teorici, considerate le normative di distanziamento sociale da mettere in pratica? Ce lo spiega il Ministero dei Trasporti

E dopo il via libera a bar, ristoranti, musei e negozi vari, dal 20 maggio 2020 riapriranno le scuole guida: come cambieranno gli esami pratici e teorici, considerate le normative di distanziamento sociale da mettere in pratica? Ce lo spiega il Ministero dei Trasporti.
Esame di teoria: che cosa cambia

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Che si tratti di patente A o B, gli esami teorici saranno riorganizzati a dovere per garantire la sicurezza degli allievi e degli esaminatori. Per cui, schermi in plexiglass sui tre lati delle postazioni per isolare il singolo allievo e disinfezione degli strumenti comuni come monitor, mouse, tastiere e ancora bagni, maniglie, parafiato ad ogni cambio di turno.

Con l'obiettivo di aggregare in un unico turno i candidati provenienti dallo stesso gruppo di autoscuole, sarà stravolto anche l'ingresso all'edificio: così facendo si eviteranno nuovi contatti in grado di diffondere potenzialmente il virus. Per quanto riguarda la comunicazione dell'esito dell'esame, avverrà tramite mail o mediante comunicazione all'autoscuola: finisce così l'era della romantica (e tanto temuta) attesa di fronte la commissione.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha esaminato le criticità riguardanti l'aggregazione di candidati ma anche gli spostamenti degli stessi verso le sedi degli uffici, perciò, sarà consentito lo svolgimento degli esami di teoria presso le sedi delle autoscuole, centri di istruzione, anche in forma aggregata, mediante l'utilizzo di schede cartacee, generate dal sistema informatico del Dipartimento, sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute e delle altre autorità.

Inoltre, anche il cosiddetto video di "autoistruzione", solitamente proiettato prima del test, sarà visibile esclusivamente via web per evitare soste troppo lunghe (e pericolose) all'interno delle aule.

Esame di pratica: che cosa cambia

Novità anche per quanto riguarda l'esame pratico per le patenti A e B: sarà di fondamentale importanza un'area esterna per identificare i candidati, che saranno tenuti al rispetto del distanziamento sociale. Una volta ultimate le pratiche dell'esame, ogni candidato dovrà allontanarsi dall'area, per evitare inutili assembramenti. Rimane solamente facoltativa la misurazione della temperatura corporea degli stessi candidati.

I candidati che dovranno svolgere l'esame pratico per ottenere la patente B effettueranno la prova senza esaminatore ne istruttore a bordo dell'auto, così, le richieste verranno fatte solo oralmente. L'esame si svolgerà all'interno di un'area attrezzata e recintata, proprio come per la patente A. La prova durerà 25 minuti in totale, di cui 15 minuti di prova su strada e, dopo ogni esame, l'auto dovrà rimanere aperta per almeno 5 minuti per un ricambio d'aria.

Niente di così anomalo, invece, per chi sostiene un'esame per la patente A: in moto l'esame si effettuava in solitaria già prima della pandemia da Coronavirus. Di conseguenza, basterà mettere in pratica le regole per combattere la diffusione del virus, con cui ormai conviviamo da mesi: mascherina, guanti monouso, occhiali protettivi e igienizzazione delle mani prima e dopo l'esame. Come previsto per l'esame per la patente B, la prova si svolgerà all'interno di un'area attrezzata e recintata.

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Patente moto: l'addio all'esame pratico

Messaggioda cts » 06 ago 2022 06:38

Patente moto: l'addio all'esame pratico
Dalla seconda settimana di agosto non sarà più obbligatorio l’esame pratico per conseguire le patenti A2 e A3.

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Ci sono novità in arrivo per i possessori di patente A1 e A2. Sarà infatti possibile, grazie alle modifiche introdotte nel Decreto Infrastrutture-Bis, conseguire la patente superiore della medesima categoria senza l’esame pratico finale.
Saranno necessari solamente dei corsi teorici in autoscuola ed un minimo di 7 ore di pratica in strada.

Facciamo un breve ripasso
Se non siete molto avvezzi in materia, oppure semplicemente vi sfugge la regolamentazione delle patenti italiane, ecco a voi alcuni spunti utili.

La patente A1 è conseguibile a 16 anni e abilita alla guida di motocicli con cilindrata pari a 125 cm³, con potenza non superiore a 11 kw.

La patente A2 è conseguibile dai 18 anni di età. Con questa patente è possibile guidare motocicli con potenza massima di 35 kW, con un rapporto peso/potenza massimo di 0,2 kW/kg.

La patente A abilità alla guida di qualsiasi motociclo. È conseguibile dopo due anni di patente A2 oppure direttamente a 24 anni.

Le tempistiche
La firma del decreto è prevista per ferragosto, di conseguenza il decreto dovrebbe diventare legge fra il 10 ed il 15 agosto.

Che cosa cambia quindi?
Per gli aspiranti motociclisti e per chi ha intenzione di acquistare una moto più potente è una notizia positiva. La decisione di eliminare l’esame pratico finale è stata infatti presa al fine di snellire l’iter burocratico ed alleggerire il carico di lavoro sulla motorizzazione.

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Re: Patenti: novità dal 2013 in poi

Messaggioda Motta » 06 ago 2022 12:29

Bisognerà andare a sviscerare cosa dirà la norma in concreto, perché ad esempio, la situazione della patente di mia moglie è la solita ambiguità all'italiana.
L'ha conseguita a giugno 1988.
Sulla patente è indicato AM B, che per qualunque posto al mondo significa "puoi guidare solo i cinquantini e l'auto".
Per la SOLA circolazione in Italia però, vista la data del conseguimento della patente, è in sostanza una A1 B......ecco l'ambiguità.
Data la sua età, se ad esempio ora (pre-nuovo decreto) volesse conseguire la A dovrebbe solo fare l'esamino birilli e prova in strada (in colonna con le altre moto dietro l'auto dell'esaminatore.......sai che esame....... :roll: ); se invece domani (post-nuovo decreto) volesse conseguirla, dovrebbe fare i corsi teorici e le 7 ore di pratica?......mi sbaglio io, o non capisco dove stia la semplificazione? :roll:


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