La multa arriva via PEC e si fa ricorso via PEC

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La multa arriva via PEC e si fa ricorso via PEC

Messaggioda cts » 25 gen 2018 16:10

La multa arriva via PEC: ecco i verbali in formato elettronico
Operativo il decreto che autorizza la notifica dei verbali via e-mail certificata. Se il messaggio non viene letto, poco importa: l’invio rende la sanzione “cosa nota“ al destinatario

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"C’è posta per te“: solo che a consegnarla non è il solito postino con berretto (o casco) che di solito bussa due volte alla porta, e tutto avviene attraverso la PEC, la casella di posta elettronica certificata, che d’ora in poi potrà ricevere anche i verbali per infrazioni al Codice della Strada.

Il provvedimento del Ministero degli Interni, datato 18 dicembre e diventato operativo dopo la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, chiude un percorso che risale al lontano 2013, quando fu approvata la legge 93 che, prevedendo tale modalità di notifica, recepiva a sua volta quanto indicato dalle modifiche apportate nel 2010 al Codice di Procedura Civile, con l’inserimento dell'articolo 149 bis che così recitava: "La notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata…“.

A distanza di otto anni, dunque, le multe inizieranno ad arrivarci sulla PEC, come “atto notificato e conoscibile" al destinatario che non potrà dire di non aver ricevuto niente.
Come le altre, più delle altre: la multa via PEC andrà sempre pagata.

In caso di notifica contestuale di violazione al Codice, gli agenti sono autorizzati a chiedere al trasgressore un indirizzo PEC, che diventa così il suo recapito digitale; identica richiesta potrà essere fatta al proprietario dell'auto, anche se non alla guida al momento dell'infrazione, ed alle altre persone a vario titolo coinvolte, in quanto "obbligate in solido con l'autore della violazione".

Un consiglio: non cercate di fare i furbi, per esempio affermando di non avere alcun indirizzo PEC: alle forze di Polizia basterà una semplice ricerca presso gli elenchi pubblici per verificare l’esattezza dell’informazione, e per l'eventuale bugiardo sarebbero guai ulteriori.

Controllando la casella di posta elettronica certificata, trovare una mail che abbia come oggetto la frase "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada" significa che si è in presenza della notifica di un verbale.

A questo punto, controllate che la missiva contenga, come previsto, le seguenti informazioni:
-nome ed indirizzo dell'ufficio che scrive;
- nome e cognome del funzionario pubblico responsabile "del procedimento di notificazione";
- indirizzo e numero di telefono dell'ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che ci riguarda;
- indicazione dell'elenco pubblico da cui il nostro indirizzo PEC è stato ricavato;
- la "copia per immagine" o "copia informatica" del verbale di contestazione;
- ogni informazione utile perché l'automobilista possa esercitare la sua difesa.

Inutile anche invocare il mancato controllo della casella: le regole sono quelle previste dal decreto del Presidenziale n. 68 del 2005, che rende nulle la mancata consultazione della PEC o la non lettura del messaggio.

Infatti, la procedura di consegna della multa via e-mail (insieme al documento che certifica l’invio e l’avvenuto arrivo sulla PEC, entrambi generati dal sistema di spedizione della Polizia e conservati in archivio) costituisce "piena prova dell'avvenuta notificazione".

Per risalire alla PEC, gli organi di polizia autorizzati ad elevare un verbale d’infrazione stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizie locali, provinciali e municipali) hanno a disposizione l’Ini-Pec, l’Indice nazionale degli indirizzi PEC (https://www.inipec.gov.it/), gestito dal ministero dello Sviluppo economico e aggiornato in tempo reale con i dati provenienti da Registro imprese e ordini e collegi professionali.

La Pec, ricordiamo, dal 2009, è obbligatoria per aziende e professionisti ed il database comprende oltre 6 milioni d'indirizzi, 1,4 di persone fisiche e 4,6 di persone giuridiche.

Parziale consolazione, l’eliminazione delle spese di notifica postali: infatti, come previsto dalla citata legge del 2013, potranno essere a carico del destinatario le solo le spese di accertamento, cioè il costo sostenuto per ottenere dai pubblici registri automobilistici il nome dell’obbligato in solido; in genere, si tratta di pochi centesimi.

Non cambiano i termini di notifica: per la polizia, essa avviene nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC, mentre per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Da quel momento, a prescindere dal fatto che il destinatario legga la mail (anche con il sistema in vigore fino ad adesso a notifica si compie automaticamente decorsi dieci giorni di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale), partono i termini per il pagamento della sanzione scontata (entro 5 giorni), in misura ridotta (entro 60 giorni) ed i termini per fare ricorso, 30 giorni per opporsi davanti al giudice di pace e 60 per il prefetto.

Infine, per chi effettivamente non sia dotato di PEC, nulla cambia: il verbale arriverà via raccomandata postale, affidata ad un postino con classico berretto e doppia suonata al campanello…

Diavoletto

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Re: La multa arriva via PEC: ecco i verbali in formato elettronico

Messaggioda Diavoletto » 29 gen 2018 12:38

Caro, carissimo CTS,
era un po' che non ci sentivamo....
Eravamo scarsi a buone notizie, eh?
Un carissimo saluto
D.

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Re: La multa arriva via PEC: ecco i verbali in formato elettronico

Messaggioda cts » 29 gen 2018 20:50

Effettivamente, caro Diavoletto, non so neppure se questa sia una buona o una cattiva notizia (e bentornato! È sempre un piacere leggerti! Un caro saluto anche a te!).
Nei paesi civili, seri, una notizia del genere potrebbe essere accolta solo in maniera positiva.
Nel nostro povero Paese, invece, il noto malfunzionamento di tutto l'apparato della PA non so quanto possa rendere migliore la vita per il cittadino alla luce di questa notizia.
Non è disfattismo, è esperienza!

Ecco un esempio tratto dal numero di dicembre 2021 di Quttroruote (pagina 30).
NIENTE SPESE CON LA PEC
Un nostro lettore ha un indirizzo di posta elettronica certificata, ma il Comune di Milano gli notifica lo stesso un verbale con Poste Italiane. Risultato? Un incasso improprio di 16,68 euro

<<Qualche giorno fa ho ricevuto un avviso di Poste Italiane.
All'ufficio postale mi è stato consegnato un verbale di violazione del Comune di Milano, gravato da 16,68 euro di spese di spedizione. Nulla da dire sull'infrazione, ma io, in quanto professionista, sono in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presente nel registro pubblico Ini-Pec. Perché il Comune di Milano ha notificato in modalità cartacea un verbale che avrebbe potuto e dovuto inviare via email? E perché, a causa di questo abuso, devo pagare anche 16,68 euro di spese?
Lettera firmata Basiglio (MI) >>


All'inizio del 2018, è entrato in vigore il decreto del ministero dell'interno 18 dicembre 2017 sulla «Disciplina delle procedure perla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada tramite posta elettronica certificata».
La norma stabilisce che se l'indirizzo PEC è conosciuto dall'amministrazione oppure è presente in uno dei pubblici elenchi come l'Ini-Pec - che attualmente contiene oltre 2,3 milioni di email certificate di professionisti iscritti a più di 1.750 ordini e collegi professionali e quasi 4,6 milioni d'indirizzi di imprese -il verbale dev'essere sempre notificato con questa modalità.
Di conseguenza, l'amministrazione da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione deve acquisire dal Pubblico registro automobilistico il codice fiscale del proprietario della vettura, per poi risalire all'indirizzo di posta elettronica presente nell'lni-Pec.
Soltanto se la notifica digitale non va a buon fine, l'ente può ricorrere a quella cartacea.
Attenzione, però: la mancata notifico via PEC, quando possibile, non invalida per ciò stesso quella tradizionale, ma dà al destinatario il diritto di chiedere l'esclusione dal pagamento delle spese. Qualora poi queste ultime fossero state pagate, è sempre possibile chiedere il rimborso.

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La multa ingiusta si può contestare via PEC

Messaggioda cts » 14 gen 2022 16:03

La multa ingiusta si può contestare via PEC

Col nuovo codice della strada, potete rivolgervi al prefetto contro una multa che ritenete ingiusta anche usando la Posta elettronica certificata
Come riportato in questo post, per modernizzare il settore dei ricorsi, il governo (nell'ambito della riforma del codice della strada di novembre 2021) ha introdotto una novità: ora ci si può appellare al prefetto utilizzando la PEC (Posta Elettronica Certificata). Che assegna alle email il valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento: ne prova, cioè, sia l'invio sia la consegna. Tutto ciò, in alternativa alla tradizionale lettera in formato cartaceo da spedire (o portare personalmente) alla prefettura, oppure al comando delle forze dell'ordine cui compete la contravvenzione.

LA PEC BISOGNA AVERLA...
Attenzione, però. Non basta inviare una normalissima email all'indirizzo PEC della prefettura: dopo 60 giorni dalla notifica, la multa raddoppierebbe.
È necessario, invece, spedire il messaggio con la propria PEC.
Strumento che ha un costo variabile in base al tipo di abbonamento e all'operatore (fa spendere circa 7 euro per l'attivazione, più altri 8 per il rinnovo annuale), e che alcuni gestori concedono gratuitamente nei primi sei mesi.
Il consiglio, come sempre, è di dedicare qualche minuto a un motore di ricerca online per individuare l'offerta migliore nella giungla di prezzi e condizioni presenti sul web.

MASSIMA PRATICITÀ
Il ricorso via posta elettronica certificata è comodo e veloce: si effettua da casa con un clic. Facendo risparmiare tempo e denaro al privato senza partita IVA, ma anche al professionista e all'azienda. Una singola raccomandata A/R tradizionale costa 5,4 euro.

DOPO I VERBALE: I PASSI GIUSTI PER VINCERE LA "CAUSA ELETTRONICA"
» Una volta ricevuta a casa la notifica di una multa che ritenete illegittima (per esempio, la mancanza dei segnali che avvertono della presenza di autovelox in un tratto di strada), cercate online l'indirizzo PEC del prefetto competente per il luogo della presunta infrazione.
» Dalla notifica del verbale, avete 60 giorni per opporvi (gratuitamente).
» Il prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento (di accoglimento o di rigetto) entro 210 giorni dalla ricezione della PEC.
Otterrete il "verdetto" in modalità elettronica: se la tempistica non viene rispettata, la multa è da considerarsi nulla per silenzio-assenso.
» Qualora, invece, il prefetto emetta l'ordinanza nell'arco temporale ammesso, ecco il bivio: in caso di vittoria, la contravvenzione è nulla, ma, se si perde, l'ammenda raddoppia automaticamente.

PER L'ALTRA STRADA AVETE 30 GIORNI
Se non siete certi che la multa sia annullabile, per non correre il rischio del raddoppio dell'ammenda con un'ordinanza prefettizia, valutate l'alternativa: il ricorso al giudice di pace del luogo della presunta violazione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Occorre versare una tassa di almeno € 43, ma in caso di sconfitta il magistrato (di solito) si limita a confermare la sanzione.


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