Targa estera: se si guida in Italia un veicolo immatricolato all'estero che è stato affidato con regolare contratto
Inviato: 25 lug 2022 16:15
Se si un cittadino italiano, residente in Italia, e si è fermati dalle Forze dell'Ordine mentre si guida un veicolo immatricolata all'estero, che potrebbe essere stata affidato con regolare contratto di comodato d'uso dal proprietario, poiché la norma che disciplina la circolazione di veicoli targati all'estero è cambiata, non basta avere il contratto di comodato e si è passibili di una sanzione.
Perché?
Perché deve esservi pure una certificazione – da parte di un soggetto terzo – della data d'inizio del comodato.
La nuova disciplina della circolazione in Italia di vetture con targa estera è entrata in vigore il 18 marzo 2022.
Da quella data sono cambiate le regole nel caso in cui chi guida sia una persona diversa dall'intestatario – persona fisica o azienda – del veicolo.
Diversamente da quanto accadeva prima, sono irrilevanti sia la nazionalità sia la località di residenza di chi guida.
Ciò che contano, invece, sono altri due elementi:
- la disponibilità della vettura intestata a un altro soggetto, cosa che implica l'esistenza di un contratto di noleggio, leasing o comodato d'uso redatto in italiano;
- e il tempo in cui il veicolo è nella disponibilità di chi la sta guidando. Se questo è inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, è sufficiente avere a bordo la documentazione contrattuale; se è superiore, il veicolo dev'essere iscritta
al REVE, il Registro dei veicoli esteri gestito dal PRA.
Siccome, dunque, la variabile tempo è determinante, dev'esservi assoluta certezza della data in cui il veicolo è entrata nella disponibilità di chi la sta guidando. La legge parla di «data certa» e una lunga circolare emanata il 23 marzo dal ministero dell'Interno precisa che non è sufficiente quella indicata sul contratto: «occorre dimostrare giuridicamente che il documento è stato formato a una determinata data».
Cosa che può avvenire in vari modi:
- il più semplice sono le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da stampare e conservare sul veicolo, per poterle esibire
al momento del controllo), se l'atto è stato spedito tramite posta elettronica certificata;
- sottoscrizione autenticata della scrittura privata;
- atto pubblico redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- registrazione dell'atto all'Ufficio del registro;
- apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione postale dei documenti;
- certificato di data certa rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari autorizzato;
- marca temporale presente nella firma digitale, se l'atto è sottoscritto digitalmente.
Della serie: UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici)...
Perché?
Perché deve esservi pure una certificazione – da parte di un soggetto terzo – della data d'inizio del comodato.
La nuova disciplina della circolazione in Italia di vetture con targa estera è entrata in vigore il 18 marzo 2022.
Da quella data sono cambiate le regole nel caso in cui chi guida sia una persona diversa dall'intestatario – persona fisica o azienda – del veicolo.
Diversamente da quanto accadeva prima, sono irrilevanti sia la nazionalità sia la località di residenza di chi guida.
Ciò che contano, invece, sono altri due elementi:
- la disponibilità della vettura intestata a un altro soggetto, cosa che implica l'esistenza di un contratto di noleggio, leasing o comodato d'uso redatto in italiano;
- e il tempo in cui il veicolo è nella disponibilità di chi la sta guidando. Se questo è inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, è sufficiente avere a bordo la documentazione contrattuale; se è superiore, il veicolo dev'essere iscritta
al REVE, il Registro dei veicoli esteri gestito dal PRA.
Siccome, dunque, la variabile tempo è determinante, dev'esservi assoluta certezza della data in cui il veicolo è entrata nella disponibilità di chi la sta guidando. La legge parla di «data certa» e una lunga circolare emanata il 23 marzo dal ministero dell'Interno precisa che non è sufficiente quella indicata sul contratto: «occorre dimostrare giuridicamente che il documento è stato formato a una determinata data».
Cosa che può avvenire in vari modi:
- il più semplice sono le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da stampare e conservare sul veicolo, per poterle esibire
al momento del controllo), se l'atto è stato spedito tramite posta elettronica certificata;
- sottoscrizione autenticata della scrittura privata;
- atto pubblico redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- registrazione dell'atto all'Ufficio del registro;
- apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione postale dei documenti;
- certificato di data certa rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari autorizzato;
- marca temporale presente nella firma digitale, se l'atto è sottoscritto digitalmente.
Della serie: UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici)...