Post del 03/08/2010
Con questo post chiarisco l'argomento dei passeggeri (bambini) in moto.
La legge 160 del 02/10/2007, entrata in vigore il 04/10/2007 (conversione in legge del D.L. n. 117 del 2007) ha modificato l'art. 170 del Codice della Strada che regolamentava il trasporto di persone e oggetti su 2 ruote a motore.
In sintesi:
1) è categoricamente vietato trasportare quale passeggero un minore di anni 5;
2) la possibilità di trasporto del passeggero ("posto") deve essere espressamente menzionato sulla carta di circolazione;
3) solo la parte posteriore della sella può essere identificata come posizione idonea al trasporto e non sicuramente la parte anteriore (sugli scooter, quindi, no a passeggeri con piedi sulla pedana e aggrappati con le mani sugli steli degli specchietti retrovisori);
4) il conducente deve essere obbligatoriamente maggiorenne;
La sanzione per il trasgressore è di:
caso 1) € 148.00 + punti decurtati sulla patente: 0;
caso 3) € 74.00 + punti decurtati sulla patente: 1 (se maggiorenne);
caso 3) € 74.00 + punti decurtati sulla patente: 0 al genitore (o a chi esercita la potestà) se il guidatore è minorenne + fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni + sanzione di € 38.00 ai sensi dell'art. 115/4 comma del C.d.S.
Anche il trasportato potrebbe a sua volta (ai sensi dell'art. 197 del C.d.S.), se maggiorenne, essere ritenuto responsabile in concorso ed essere sanzionato.
Infine, gli animali possono essere trasportati SOLO se custoditi in apposite gabbie o contenitori, entro i limiti di sporgenza stabiliti.
