E’ stata approvata la Finanziaria 2010 che introduce “in sordina” l’obbligo del pagamento del contributo unificato nelle cause d’opposizione a sanzioni amministrative.
Un pessimo Regalo di Natale ed un vero e proprio sgambetto agli automobilisti e motociclisti. Anche se un verbale o un atto di accertamento della P.A. è palesemente illegittimo, il cittadino sarà costretto comunque a versare allo Stato importi a partire da 38 euro (30 euro come versamento unificato più 8 euro di marche da bollo) per essere tutelato dalla Giustizia ordinaria. Sarà mica un incentivo ai comuni ed enti pubblici a salassare i cittadini?
La novità si legge nell’art. 2 al comma 202 della legge finanziaria già licenziata dalla Camera dei Deputati con il recente voto di fiducia. Giusto per fare un esempio, un cittadino che ritiene di essere stato ingiustamente multato dalla Polizia Municipale per aver omesso di reiterare il pagamento della sosta sulle strisce blu, la cui sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada è di 22,00 euro, dovrà pagarne ben 38,00 per poter presentare ricorso al Giudice di Pace... :roll:
La nuova legge “blocca ricorsi” lascia l’amaro in bocca e sembra, ma magari siamo noi che siamo prevenuti, pensata ad hoc per portare ossigeno nelle casse dei Comuni che “potrebbero” essere incentivati quindi a proseguire nelle politiche aggressive nei confronti dei propri cittadini con il solo scopo di fare cassa.
Non era forse meglio snellire le procedure di ricorso e potenziare gli uffici preposti ad accoglierli?
fonte: http://www.motoblog.it
Finanziaria 2010: approvata la tassa sui ricorsi delle multe
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Re: Finanziaria 2010: approvata la tassa sui ricorsi delle m
Vorrei espandere la notizia da te citata, Cts, che mi ha permesso di interloquire con un rappresentate regionale di un'associazione nazionale di tutela dei consumatori.
Egli mi ha precisato un'ulteriore criticita'; mentre oggi il ricorso blocca automaticamente il pagamento della contravvenzione un domani, dipendentemente dal chiarimento di questo punto, esso potra' essere richiesto in anticipo.
Se tale iter si concretizzera' sara' un aggiuntivo deterrente in quanto i denari dovranno essere immediatamente versati, assieme al contributo di 38 euro (35 al giudice di pace, che fornisce le sue prestazioni a "gettone"), con tutta la successiva incertezza tipica italiana sull'esito e nei tempi della causa.
Il rovescio della medaglia e' che attualmente i molti cittadini accorti presentano comunque ricorso, contribuendo a saturare il lavoro, i tempi della legge e sottraendo risorse ad altri procedimenti.
Ritengo utile, importante ed efficace il ricorso ad una associazione consumatori (meglio se mirata, in quanto ognuna di loro e' specializzata in determinati settori) anche per le problematiche a noi inerenti, come la mancata assistenza nel periodo di garanzia ed il prolungamento delle anomalie.
Fornendo un esempio pratico in altro settore, il disservizio telefonico o internet superiore ai 20 giorni costringe l'operatore a risarcire il 50% del canone mensile per ogni giorno successivo ai succitati 20.
Ad esempio, se la vostra linea ADSL vi costa 20 euro/mese, dal 21esimo giorno di disservizio il provider vi dovra' pagare 10 euro al giorno...
Chissa' quante altre disposizioni di legge (incluse le future) sono a nostro favore e non ne siamo al corrente.
Egli mi ha precisato un'ulteriore criticita'; mentre oggi il ricorso blocca automaticamente il pagamento della contravvenzione un domani, dipendentemente dal chiarimento di questo punto, esso potra' essere richiesto in anticipo.
Se tale iter si concretizzera' sara' un aggiuntivo deterrente in quanto i denari dovranno essere immediatamente versati, assieme al contributo di 38 euro (35 al giudice di pace, che fornisce le sue prestazioni a "gettone"), con tutta la successiva incertezza tipica italiana sull'esito e nei tempi della causa.
Il rovescio della medaglia e' che attualmente i molti cittadini accorti presentano comunque ricorso, contribuendo a saturare il lavoro, i tempi della legge e sottraendo risorse ad altri procedimenti.
Ritengo utile, importante ed efficace il ricorso ad una associazione consumatori (meglio se mirata, in quanto ognuna di loro e' specializzata in determinati settori) anche per le problematiche a noi inerenti, come la mancata assistenza nel periodo di garanzia ed il prolungamento delle anomalie.
Fornendo un esempio pratico in altro settore, il disservizio telefonico o internet superiore ai 20 giorni costringe l'operatore a risarcire il 50% del canone mensile per ogni giorno successivo ai succitati 20.
Ad esempio, se la vostra linea ADSL vi costa 20 euro/mese, dal 21esimo giorno di disservizio il provider vi dovra' pagare 10 euro al giorno...
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Re: Finanziaria 2010: approvata la tassa sui ricorsi delle m
Contestare una multa
Chi ritiene di essere stato multato ingiustamente può decidere di agire in due modi: facendo ricorso al prefetto competente per territorio oppure al giudice di pace.
La prima è la via più rapida: entro 60 giorni dalla notifica del verbale occorre presentare uno scritto difensivo, da trasmettere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comando di polizia che ha emesso il verbale (oppure consegnandolo di persona) o recapitandolo all’indirizzo della prefettura competente. La prefettura dovrà emettere un’ordinanza di ingiunzione entro un massimo di 210 giorni: se ciò non avviene, il ricorso si deve ritenere accolto.
Se si decide, invece, di fare ricorso al giudice di pace, occorre impugnare il verbale sempre entro 60 giorni dalla notifica. Non esistono termini per la decisione e non è necessario un avvocato, ma dallo scorso anno è d’obbligo versare un contributo (tra i 30 e i 70 euro, più circa 8 euro di marche da bollo) per il rimborso forfettario delle spese di cancelleria.
Ma attenzione: c’è da tenere presente che, in caso di esito negativo, il prefetto raddoppia la sanzione originaria, mentre il giudice di pace ha la facoltà di lasciare inalterato o aumentare l’importo. Contro la sentenza del prefetto si può ricorrere al giudice di pace, mentre la sentenza del giudice di pace stesso è appellabile in tribunale.
fonte: 6sicuro.it
Chi ritiene di essere stato multato ingiustamente può decidere di agire in due modi: facendo ricorso al prefetto competente per territorio oppure al giudice di pace.
La prima è la via più rapida: entro 60 giorni dalla notifica del verbale occorre presentare uno scritto difensivo, da trasmettere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comando di polizia che ha emesso il verbale (oppure consegnandolo di persona) o recapitandolo all’indirizzo della prefettura competente. La prefettura dovrà emettere un’ordinanza di ingiunzione entro un massimo di 210 giorni: se ciò non avviene, il ricorso si deve ritenere accolto.
Se si decide, invece, di fare ricorso al giudice di pace, occorre impugnare il verbale sempre entro 60 giorni dalla notifica. Non esistono termini per la decisione e non è necessario un avvocato, ma dallo scorso anno è d’obbligo versare un contributo (tra i 30 e i 70 euro, più circa 8 euro di marche da bollo) per il rimborso forfettario delle spese di cancelleria.
Ma attenzione: c’è da tenere presente che, in caso di esito negativo, il prefetto raddoppia la sanzione originaria, mentre il giudice di pace ha la facoltà di lasciare inalterato o aumentare l’importo. Contro la sentenza del prefetto si può ricorrere al giudice di pace, mentre la sentenza del giudice di pace stesso è appellabile in tribunale.
fonte: 6sicuro.it
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