Link: Autovelox: 16 cose che è bene sapere

[fonte: http://www.zeusnews.it]

Forse, ma ne dubito. E anche se arrivano a casa degli stranieri, non vengono pagate e non succede loro nulla. Lo sanno tutti...5. Le multe arrivano anche agli stranieri.
Tutto e il contrario di tutto. Siamo in Italia...18. Non tutti gli autovelox vanno segnalati obbligatoriamente.



Egregio Direttore di Amo Casamassima online, Le scrivo in maniera tradizionale, non essendo volontariamente iscritto alle piattaforme di comunicazione internet, per confermare a Lei ed a tutti i Suoi lettori e partecipanti, a seguito delle note polemiche ed anche dell'articolo tempo fa pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che l'apparecchio autovelox utilizzato dal Comune di Sammichele di Bari sulla statale 100 per Taranto alle porte di Gioia del Colle (Autovelox 106), è illegale secondo i principi espressi anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, in quanto non omologato, ma soltanto approvato.
Per questa stessa ragione, nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto il sequestro penale preventivo su tutto il territorio nazionale, di altri apparecchi ottico-elettronici di misurazione della velocità, prodotti da azienda diversa da quella che si è aggiudicata l'appalto a Sammichele, ma sempre soltanto approvati e non omologati.
E ravvisando ipotesi di reato nella loro installazione ed utilizzazione, il tutto come si apprende ampiamente dalla stampa nazionale e dalla TV.
L'associazione nazionale Altvelox, altresì, ha denunciato penalmente per la stessa ragione e per vari reati anche varie Autorità del Comune e della Provincia di Treviso.
Le confermo, pertanto, che avverso i verbali di accertamento del Comune di Sammichele di Bari era ed è tuttora possibile, ed anzi adesso con ben maggiori possibilità di successo, ricorrere al Prefetto di Bari sia per questo, che per altri motivi avverso gli accertamenti autovelox, entro 60 giorni dalla notifica del Verbale e con un semplice ricorso che peraltro, diversamente da quello innanzi al Giudice di Pace, è totalmente gratuito e che com'è noto, per quanto riguarda il sottoscritto, è già stato accolto sin dal novembre 2023, quando neppure c'era ancora la più recente giurisprudenza della Cassazione ed ancora non era intervenuta, per prima, anche penalmente, la Procura di Cosenza.
Quanto alle affermazioni postate sulla Sua piattaforma online e secondo cui il Tribunale di Bari, al contrario, ne avrebbe sancito la legittimità, accogliendo taluni appelli proposti dal Comune di Sammichele, chiarisco che trattasi di giurisprudenza isolata, non condivisibile, che non ha tenuto conto di altri importanti dati normativi evidentemente non sottoposti al suo scrutinio, che non si è occupata della questione della mancata omologazione e che non risulta sia stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.
Risulta, invece, da atti pubblici, che la Giunta del Comune di Sammichele proprio a giugno scorso abbia definito un contenzioso autovelox mediante transazione onerosa, autoannullando la multa e pagando le spese legali della controparte ricorrente onde evitare il pronunciamento giudiziario.
Segnalo, altresì, che sono in corso approfondimenti per comprendere per quale ragione le raccomandate contenenti i verbali di accertamento provengano dalla zona di Napoli anziché da Sammichele.
Ed infine, che sono in corso approfondimenti giuridici anche circa la problematica della destinazione dei proventi di tali contravvenzioni, essendo stato introdotto di recente il nuovo reato di peculato per distrazione che punisce l'utilizzazione contra legem del denaro pubblico a destinazione vincolata.
Tanto, in relazione alle diffuse voci correnti, tutte però a mio parere infondate sino a prova contraria, secondo le quali i proventi delle contravvenzioni autovelox di Sammichele di Bari sarebbero finalizzati a fare cassa anziché a tutelare la sicurezza stradale, poiché in particolare utilizzati per finanziare feste, concerti e spettacoli sammichelini, nonché per acquisti di beni immobili e per i cospicui compensi agli appaltatori dei servizi autovelox sia materiali che formali, nonché per altro, anziché sempre per tutelare la sicurezza stradale e per le altre finalità consentite dalla legge, come peraltro si legge anche in un recente intervento svolto di recente in consiglio comunale dai consiglieri dell'opposizione.
La ringrazio dell'ospitalità e auguro a tutti buone vacanze.
I miei ossequi.
Avv. Domenico Conticchio, Foro di Bari, Casamassima.
Con riferimento all'invito rivoltoci dal Sindaco di Sammichele, di rimuovere il post in cui affermiamo che la Prefettura ha dichiarato illegale la postazione autovelox, precisiamo che la notizia e assolutamente corretta in quanto soltanto ad una declaratoria di illegalita può conseguire l'annullamento di un verbale di contestazione, impugnato dall'automobilista.
L'espressione "illegale'* peraltro rappresenta un nostro insindacabile e legittimo giudizio, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, ricavato in termini riassuntivi e sintetici dal contenuto stesso dell'ordinanza prefettizia, che costituisce un documento ufficiale che abbiamo difatti pubblicato integralmente proprio per amore di verità e che chiunque può leggere e verificare punto per punto al fine di trarre allo stesso modo i propri liberi giudizi sul suo contenuto.
Rappresentiamo inoltre che anche il Prefetto, nonostante la diversa opinione del Sindaco, rappresenta una Autorità,' in particolare ( Autorità amministrativa adita col ricorso dell'avvocato Conticchio ed alla quale anche il Comune deve sottostare per ciò che concerne la legalità dei propri verbali di accertamento infrazioni stradali.
Autoritari cui ordine di notificare detta ordinanza all'avvocato Conticchio non e stato peraltro mai eseguito dal Comune di Sammichele che, anzi, gliene ha fornito copia soltanto dopo la sua terza richiesta inoltrata a mezzo pec. Il caso giudiziario citato e documentato con sentenza tribunalizia dal sindaco, non e a nostra conoscenza e pertanto non possiamo valutarlo, cosi come non e dato sapere se quella decisione sia stata impugnata in Cassazione.
Certo e che la Prefettura di Bari ha giudicato la postazione autovelox sammichelina come nascosta alla vista nonché sfornita di idonea banchina. E che la Cassazione ha recentemente ribadito che non sono legali gli apparecchi autovelox che non siano omologati, ma soltanto approvati come quello sammichelino.
Anche questa questione era stata sollevata innanzi alla Prefettura di Bari, la quale pero non se ne e occupata probabilmente per evidente superfluità' avendo già per altra via accolto il ricorso dell'avvocato Conticchio.
Infine, quanto alla validità verso tutti della decisione prefettizia, precisiamo che questo e esattamente quanto si evince nella sostanza della motivazione, la quale non ha accolto il ricorso per ragioni particolari e soggettive del solo caso dell'avvocato Conticchio, ma per la ragione oggettiva della non conformità dell'intera postazione rispetto alle prescrizioni di leggi e regolamenti.
Quelle ragioni, pertanto, ed anche le altre, possono essere fatte valere da chiunque e sempre.
Altre questioni meramente giuridico-formali, come ad esempio quella del rimborso di quanto già pagato da chi si e trovato nelle stesse condizioni accertative, sono e saranno di competenza degli avvocati e dei giuristi e quindi non ce ne occupiamo.
Invitiamo il Sindaco di Sammichele ad un maggior rispetto della funzione democratica della libera informazione, specie quella fondata sui documenti, quelli che noi sempre pubblichiamo ogni volta che, come in questo caso, possiamo farlo.
Cosi come rispettiamo il suo diritto, se non e d'accordo, di rivolgersi all'autorità giudiziaria (magari anticipando tempi ormai forse già maturi) alla quale, ovviamente, non mancheremo anche noi, come pure e nostro diritto, di esporre le nostre ragioni e tutto quanto a nostra conoscenza.


Ho letto il "Comunicato Stampa Ufficiale" del Sindaco di Sammichele, rag. Lorenzo Netti, con il quale si sostiene la legittimità della postazione autovelox sulla SS1OO, in località Serri, al km 31+960.
Altrettanto ufficialmente, ove occorra, replico punto per punto, chiarendo alcuni aspetti di rilievo giuridico che il comunicato omette o affronta in modo parziale ovvero inesatto.
1. "Il Comune ha sempre operato nella piena legittimità, confortato da sentenze del Tribunale di Bari."
Le sentenze del Tribunale di Bari riguardano soltanto le parti del giudizio e sono contraddette da altre sentenze di altri tribunali italiani e lo sarebbero anche dalla Corte di Cassazione, ove impugnate. La legittimità, in generale, si misura rispetto alla legge e alla giurisprudenza della Cassazione, che svolge funzione nomofilattica e sinora ha più volte e costantemente stabilito che l'accertamento con apparecchi approvati, ma noi omologati, è illegittimo (ord. non. 10505/2024, 20492/2024, 26315/2024, soltanto per citarne alcune tra le più recenti).
2. "La postazione e autorizzata da ANAS."
L’autorizzazione ANAS riguarda il posizionamento fisico sulla strada, non la regolarità dello strumento né il rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada per il suo lecito utilizzo. Il nulla osta ANAS non legittima l’uso di dispositivi non omologati. A breve, per continuare ad utilizzare quell'apparecchio, sarà altresì necessaria l'autorizzazione prefettizia, al momento non imposta dal C.d.S., trattandosi di postazione mobile anziché fissa.
3. "La postazione è ampiamente presegnalata."
La segnaletica è, rispetto all'ultima uscita dal territorio sammichelino, inferiore ad 1 km, in violazione delle direttive ministeriali per le strade extraurbane principali. Inoltre, la postazione è materialmente nascosta dietro un guard-rail e invisibile agli utenti della strada, così violando anche la prescrizione della sua visibilità, che è cumulativa rispetto a quella della presegnalazione. Non c’è prevenzione, ma solo repressione e, quel che è peggio, c’è sorpresa foriera di incidenti stradali.
4. "Il dispositivo e approvato ma non omologato, come tutti in Italia."
Esatto. Quindi, come tutti gli altri esistenti in Italia, in quanto non omologato non può essere adoperato. Lo dice non soltanto la Suprema Corte di Cassazione, ma anche la Prefettura di Bari allorquando, sia pure con rinvio ai ricorsi presentati dai cittadini anche per tale ragione, li accoglie sistematicamente. La procedura statale per l'ottenimento dell'omologazione (tranquillamente praticata per tanti altri dispositivi, ad esempio le colonnine per il pagamento dei parcheggi a strisce blu) va attivata mediante specifica richiesta: non basta accontentarsi della sola approvazione elargita dal funzionario ministeriale a ciò preposto. Un fatto illecito non diviene lecito perché tutti violano la legge.
5. "La Polizia Locale agisce come in altri Comuni."
Al contrario, tanti sono i Comuni che, preso atto delle decisioni della Cassazione, hanno sospeso le rilevazioni in via prudenziale e cautelare. E anche qui, il fatto che altri comuni adottino pratiche simili non rende legittima una condotta illegittima. Ci sono comuni, in realtà, diciamolo, che hanno necessità di continuare ugualmente ad elevare contravvenzioni per fare cassa, essendo vincolati da contratti di noleggio che devono onorare giornalmente ed a costi rilevanti, anche in assenza di rilevazioni.
Ai punti che precedono, aggiungo anche uno sulla violazione della normativa antinfortunistica, argomento non affrontato nel Comunicato qui contestato.
Il posizionamento di una tavola di legno gialla, instabile, priva di protezioni e dalla resistenza incerta, sopra un fossato profondo, utilizzata dagli agenti della Polizia Locale per oltrepassare l’ostacolo che separa l’autovettura di servizio (parcheggiata in piena campagna) dal guard-rail sul quale vengono montati l’autovelox e il cartello recante lo stilema della Polizia Locale, costituisce una grave violazione delle norme antinfortunistiche, oltre a rappresentare un serio pericolo per l’incolumità degli stessi operatori.
Una simile modalità operativa, pericolosa e improvvisata, potrebbe comportare – Dio non voglia – responsabilità civili e penali, non solo a titolo di colpa, ma anche sotto il profilo del dolo eventuale, in caso di sinistro. Tanto più alla luce ella vasta eco mediatica che la vicenda ha ormai avuto, rendendo tutti – Sindaco compreso – pienamente consapevoli dei rischi esistenti.
Almeno il Comandante della Polizia Locale, quale diretto responsabile dell’organizzazione del servizio, e il Comune, in qualità di datore di lavoro, sarebbero chiamati a rispondere per le gravi conseguenze derivanti da tali modalità operative.
È assolutamente evidente la necessità di un urgente intervento da parte dell’Ispettorato del Lavoro, quantomeno per verificare il mancato rispetto delle basilari condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e, nel caso, contestare le relative violazioni.
In caso di sinistro o cedimento strutturale, la responsabilità per omissione di cautele ricadrebbe immediatamente e senza il minimo dubbio su chi ha autorizzato o tollerato quella collocazione.
La sicurezza degli operatori non può essere sacrificata alla logica della sanzione e dell'introito a tutti i costi. Idem dicasi, a mio parere, per l'eventuale corresponsabilità nella causazione di sinistri per tamponamento che siano inevitabili, nel caso concreto, a seguito di frenate improvvise degli automobilisti.
Ignorare la legge, la giurisprudenza e persino la sicurezza, per salvare una postazione autovelox già bocciata dalla Prefettura, è un atto di ostinazione amministrativa, non di legalità.
Io continuerò a difendere i cittadini colpiti da sanzioni illegittime.
La legge vale per tutti. A partire da chi la applica, specie se invoca il Codice della Strada e le norme dello Stato italiano.
Quanto, infine, all'affermazione del Comunicato secondo cui "Il faro della nostra azione amministrativa è esclusivamente il perseguimento del bene del nostro paese", mi auguro che il Paese a cui ci si riferiva, quello scritto con l'iniziale maiuscola, sia l'Italia – della quale tutti devono rispettare le leggi proprio per il bene comune – e non già il "paese" (con l'iniziale minuscola) di Sammichele di Bari che, lo ricordiamo sempre, è anch'esso soggetto come tutti alla legge italiana e non costituisce, invece, un regno autonomo e separato governato, come pure qualcuno pensa, dal volgare principio dell' "ognuno comanda a casa propria".
[...]
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Balacco
Penalista – Foro di Bari


Diavoletto ha scritto:Quel tratto di SS 100 rispetta tranquillamente i parametri per la omologazione a 110 km/h: due corsie per ogni senso di marcia, piazzuole di sosta, svincoli tipo autostradale, corsie di accelerazione e decelerazione e via discorrendo. Tuttavia l'ANAS ha sempre rifiutato (ovvero si è opposta) a tale omologazione perchè avrebbe dovuto garantire una maggiore manutenzione soprattutto del manto stradale






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